Circolari e Scadenze

CONGEDO OBBLIGATORIO PATERNITÀ

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto l’aumento da 4 a 5 giorni, anche non continuativi, del congedo obbligatorio del padre per eventi di nascita dei figli, adozione e affidamenti avvenuti nell’anno 2019 da usufruire entro il 5° mese dall’evento.

Si precisa che il congedo obbligatorio del padre è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.
Si ricorda che, secondo quanto affermato dall’Inps, questi congedi non possono essere frazionati ad ore.

Per usufruire dei giorni di congedo, il padre lavoratore dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo.
Se richiesto, in concomitanza all’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Vi rammentiamo inoltre che il padre lavoratore dipendente può usufruire in aggiunta del congedo facoltativo di 1 giorno (anche contemporaneamente alla madre) a condizione che la madre lavoratrice anticipi il termine finale del congedo di maternità facoltativa.
Per poter usufruire di suddetto congedo, il padre, oltre a comunicare al proprio datore di lavoro la data in cui intende utilizzare il congedo, dovrà allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del giorno di congedo di maternità.

Sia per i giorni di congedo obbligatorio che facoltativo, si ha diritto a un’indennità giornaliera, a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione.